Art. 3.
(Iscrizione nei registri).

      1. Chiunque svolga attività professionale di relazione istituzionale continuativamente e in modo prevalente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato, rappresentando o promuovendo presso le istituzioni di cui all'articolo 1 interessi privati, deve chiedere l'iscrizione negli appositi registri di cui al medesimo articolo indicando:

          a) i dati anagrafici ed il domicilio professionale;

          b) la descrizione dell'attività di relazione istituzionale che si intende svolgere;

          c) i soggetti istituzionali che si intendono contattare.

      2. Per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 1 il soggetto richiedente deve:

          a) avere compiuto la maggiore età;

          b) non avere subìto, nell'ultimo decennio, condanne definitive per reati contro la pubblica fede o il patrimonio;

          c) godere dei diritti civili e non essere stato interdetto dai pubblici uffici.